Art. 14.
(Agenzia delle informazioni
per la sicurezza esterna).

      1. È istituita l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) per difendere, in cooperazione con l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI), ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, l'indipendenza e l'integrità

 

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della Repubblica da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno.
      2. Ai fini indicati al comma 1, l'AISE svolge, in particolare, attività di ricerca informativa all'estero soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali, fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze armate per:

          a) le esigenze connesse con impegni derivanti dalle alleanze internazionali;

          b) l'attività di cooperazione in campo militare nell'ambito degli organismi internazionali;

          c) la pianificazione e l'attività operativa militare;

          d) la valutazione delle minacce all'equilibrio economico-finanziario regionale, locale e settoriale derivanti dall'instabilità valutaria e monetaria sui mercati dei beni e dei servizi nonché delle minacce all'ordine economico internazionale derivanti dagli sviluppi destabilizzanti nei settori strategici;

          e) la valutazione delle minacce derivanti dai flussi migratori;

          f) la valutazione delle minacce derivanti dal traffici di materiali utilizzabili per armi nucleari, batteriologiche e chimiche.

      3. L'AISE svolge, altresì, sul territorio nazionale e rispetto a ogni minaccia esterna, attività di contrasto alla proliferazione militare, a indebite influenze sugli interessi nazionali nonché di tutela del segreto militare, industriale, economico-finanziario, scientifico e tecnologico.
      4. Per le esigenze istituzionali di cui ai commi 1, 2 e 3, l'AISE svolge attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione.
      5. L'AISE coopera, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa richiesta dell'autorità competente, per la tutela all'estero dei cittadini italiani e dell'Unione europea e

 

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dei loro beni di cui lo Stato assume la protezione.
      6. L'AISE ha alle proprie dipendenze i centri operativi situati all'estero e utilizza, sul territorio nazionale, i centri operativi dell'AISI. Le modalità per l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma sono stabilite con regolamento, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, di intesa con i Ministri dell'interno e della difesa.